Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili Ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza. Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può. per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio Ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice. dal Conclave o dal Concilio. Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali. Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione di ufficio partecipano in Roma all' emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell' autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno. Art. 11. Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle potenze estere presso il Governo Italiano. Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare. Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll' Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cog uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite dell bollo dell' uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. I Corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai Corrieri di Gabinetto dei Governi esteri. L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato. I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata vi pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno. Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, veranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno. I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari. Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la educa zione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. Titolo II. Relazione dello Stato colla Chiesa. Art. 14. È abolita ogni restrizione speciale all' esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di Legazìa Apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori. I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato. Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all' articolo 18, rimangono soggetti all' exequatur e placet regio, gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni. Art. 17. In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo ad appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconos ciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato. Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento alla conservazione ed all' amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data in Torino addì 13 maggio 1871. Wort- und Sach-Register zu allen drei Theilen. 378. 468. 436. Hessen - Darmstadt 379. Nassau 380. Preussen Württemberg 376. 152. Abtheilung, kathol., des preuss. Cultus-Ministeriums 349. 798. Adames, apost. Vicar v. Luxemburg, Prozess mit Jules Metz 649. Adolph, Herz. v. Cleve, Stellung zur Kirche 106. Ad dominici gregis custodiam, Bulle 369. nicht ganz publicirt 370. 863. 868. 873. 875. Advocatie des deutschen Kaisers über die Kirche 76. Affonso II. v. Portugal, Stellung z. Kirche 571. Affonso III. v. Portugal, Stellung z. Kirche 572. Affonso V. v. Portugal schliesst ein Concordat 573. Gesetzsammlung 573. Akademie der Wissenschaften in Baiern 253. Akatholiken in d. Niederlanden 608. 611. in Sardinien 713. siehe auch Protestanten. 648. in Italien 718 ff. 727.- Anjou, Haus in Neapel, Stellung z. Anselm, EB. v. Canterbury 730. Antwerpen, Convention v. 639. appel c. d'abus, Wesen des 492. - - 710. 712. 714. 717. -- - qualifié 511. - - in appel fol 495. - - in im in in Sa- in d. Frankfurter Conferenzen - Aquaviva, päpstl. Nuntius über Spa- nien 542. Aragonien, Verfahren bei d. re- Armenpflege in Baden 465. B. Baden, Verhältn. v. Staat u. Kirche Fürstbischof v. Breslau 437. Barbaro Ermolao 691. Bassianus v. Ephesus, Recurs an über den appel comme d'abus in Belgien 644 ff. - - in Frankreich 479. in den Begräbniss, Versagung des kirchl. in Streitigkeiten über, in Spanien 560. Beichtgeld, abgeschafft in Oester- Beichtiger, Vergehen des, in Por- Beisler, Minister von, im Frank- benefit of clergy 736. Berg, Herzogth., Verhältniss von Berg, Franz, Prof. in Würzburg 277. Berlin, Hass zwischen Clerus und Bertrand, B. v. Autun, Disputation schreitet gegen Prof. Baltzer in Bigamie, vom geistlichen Forum zu Bildung des Clerus in Preussen 432. Binterim, Pfarrer in Bilk 344. - Einfluss der - - unter - unter den röm. Kaiser auf die 17. unter - -- - |